>

Il nuovo Codice della Nautica

Accessori Nautici e Vele d'Eccellenza
Logo F&B Yachting
Accessori Nautici e Vele d'Eccellenza
Accessori Nautici e Vele d'Eccellenza
Equipaggiamenti Marini Esclusivi e di QualitĂ 
Equipaggiamenti Marini Esclusivi e di QualitĂ 
Equipaggiamenti Marini Esclusivi e di QualitĂ 
Logo F&B yachting
Vai ai contenuti

Il nuovo Codice della Nautica

F&B Yachting, vendita di accessori nautici
Pubblicato da ezio Grillo in Leggi e aggiornamenti · Lunedì 21 Dic 2020
Tags: nauticaCodicedellaNauticaaggiornamentileggebarcanavigazionemaresicurezzanormative
Confindustria Nautica ha annunciato  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso decreto legislativo 122020 n.160 “Correttivo” del Codice della Nautica che entrerò in vigore domani  22 Dicembre 2020.
 
Si tratta di 31 CORREZIONI  del codice in vigore.
 
Cerchiamo quindi di capire cosa cambia o può cambiare per chi va in barca.
 
Intanto non tutti gli aggiornamenti diventano attivi il  22 dicembre:  per alcuni occorre attendere l’emissione dei relativi regolamenti di attuazione i quali dovrebbero arrivare  in tempo utile per la prossima stagione.
 
Vediamo i vari punti:

1) Dotazioni di sicurezza
 
Per il momento non cambia la lista delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ma potrebbe esserci presto una auspicabile revisione semplificativa.
La revisione delle dotazioni di sicurezza nel caso di navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale, si riferisce alla modifica dell’articolo 59, comma 1, del DL 3/11/2017, n. 229. Viene aggiunta la possibilità di considerare, per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, il caso comune di “navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale, in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione”. Questo è il passo legislativo che consente di chiedere una semplificazione delle dotazioni di sicurezza quando si naviga in area SAR e con uso di EPIRB.
In area SAR il soccorso è oggi infatti garantito nelle 2 ora a qualsiasi unitĂ , e si auspica quindi  che si possa aggiornare  la lista delle dotazioni sicurezza obbligatorie. con quelle realmente utili in area nazionale SAR, logicamente inferiore ai dispositivi di autosoccorso richiesti, per esempio,  in una traversata

2) Visite  mediche direttamente presso le scuole patenti nautiche
 
Finalmente si supererĂ  le difficoltĂ  di dover forzatamente effettuare la visita di idoneitĂ  solo presso  strutture pubbliche come le ASL.  I gabinetti delle visite mediche possono essere allestiti anche  nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attivitĂ  di scuola nautica che rispettino i requisiti igienico sanitari e fruibilitĂ  richiesto, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida”.
Questa modifica dovrà però attendere l’applicazione del decreto attuativo.

3) Noleggio occasionale.
 
Il noleggio occasionale permette all’armatore non professionista (ricordiamo che per i natanti non è previsto il noleggio occasionale), di noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno.
Con la correzione, è stato stabilito che il proprietario – per ovvie ragioni di sicurezza -  deve essere in possesso di patente nautica da almeno 3 anni.
 
4) OperativitĂ  del sistema telematico del diporto.
 
Nell’attuale codice, alcune procedure relative al rilascio della licenza di navigazione provvisoria non sono contemplate nel contesto di quelle effettuabili in via telematica.
Con la misura correttiva, andando allo sportello telematico, l’armatore può ora ottenere immediatamente una licenza provvisoria, e con quella già fare l’imbarco dell’equipaggio e la licenza dell’apparato VHF. Questa norma diventa effettiva dal 22 Dicembre.
 
5) Normativa nazionale unica per noleggio e locazione professionale di natanti
 
Questo punto riguarda il noleggio professionale del natante, ovvero soggetti iscritti alla camera di commercio, da non confondersi con il noleggio occasionale di imbarcazione.

Qui ci sono due novitĂ .
La prima: le nuove norme hanno valore nazionale e non più locale. Si supera quindi l’assurda situazione in cui capitanerie limitrofe applicavano norme differenti, rendendo complicatissimo il noleggio di natanti.
 
La seconda è che il nuovo codice definisce i principi minimi per la conduzione e assicurazione dei natanti a livello nazionale stabilendo che: per la conduzione basta la patente nautica, e non il titolo da marittimo.
Si possono imbarcare il numero di persone previsto per l’unità da diporto purché non superiore a un massimo di 12; è previsto l’ obbligo di avere il contratto a bordo. Ulteriori norme potrebbero essere emesse dal ministero da un decreto, e potrebbero perfezionale il codice esistente.
Queste novitĂ  entrano in vigore dal 22 Dicembre.
 
6) Noleggio alla cabina
 
Le societĂ  di charter, specializzate in vacanze, specialmente su barca a vela, non potevano effettuare il noleggio “alla cabina”,   perchĂ© il codice definiva esclusivamente il concetto noleggio dell’unitĂ , che poteva essere stipulato solo da soggetti singolo. Con la correzione il noleggio di unitĂ  da parte di piĂą soggetti indipendenti è autorizzato e con diverse tipologie contrattuali: un diverso contratto per ogni noleggiante, oppure i diversi soggetti possono sottoscrivere firmare un unico contratto di noleggio.
 
7) Aree destinate a ormeggio a secco nei piani regolatori porti mercantili
 
All’articolo 5, comma 2-bis, della legge 28/01/1994, n. 84, è  aggiunto che “il piano regolatore portuale individua le strutture demaniali da destinarsi … a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto”. Tradotto in termini semplici questo vuol dire che: ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore PR, e tali PR dovranno ora specificare quali siano le aree destinate agli ormeggi a secco. Molti porti mercantili hanno aree non piĂą utilizzate, di conseguenza ora  qualunque soggetto privato può chiedere la concessione demaniale per operare ormeggio a secco e i porti dovranno rispondere in base al Piano Regolatore.
 
8) I cantieri costruttori possono immatricolare a proprio nome.
 
I cantieri costruttori di unità da diporto possono ora intestare le barche a sé stessi e possono utilizzarle per attività, ad esempio, di noleggio. Questo apre il mercato a un modello che nel mercato dell’auto esiste da anni, il cosiddetto “chilometro zero”. Il concessionario non si trova quindi più obbligato a tenere bloccata una barca nuova non venduta, ma può sfruttarla o lanciarsi in un nuovo business, adibendo una nuova barca nuova a noleggio per poi venderla successivamente.
 
9) Archivio Nazionale dei prodotti per le unitĂ  da diporto
 
Questa è una vera novità, a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto sia per la sicurezza del diportista. Se si verificano degli incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti saranno inseriti in una lista che andrà a bandirli dal mercato in quanto non conformi o pericolosi. Il consumatore è tutelato perché non dovrebbe trovarsi in condizioni di acquistare un prodotto che ha già causato incidenti. Il produttore, onesto, viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal ministero dei trasporti.

10) Navigazione droni
 
Questa è una che va a colmare un vuoto normativo, introducendo la possibilità di attività commerciale, o assistenza, rimorchio, o monitoraggio, che possa esser eseguita da un drone (imbarcazione telecomandata).


Non sono presenti ancora recensioni.
0
0
0
0
0
COPYRIGHT
F&B Yachting SAS
Porto Turistico, 7
16033 Lavagna (GE) - Italia
Tel (+39) 0185 199 0856 - Fax (+39) 0185 199 0925
PI: IT 01479370999
Privacy Policy
COPIRIGHT
F&B Yachting SAS
Porto Turistico, 7
16033 Lavagna (GE) - Italia
Tel (+39) 0185 199 0856 - Fax (+39) 0185 199 0925
PI: IT 01479370999
Torna ai contenuti